DOVE Falciano - (Repubblica di San Marino)
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FONDATORI
PIER GIOVANNI TERENZI
TERESINA MUSSONI
ANGELA MONGIUSTI
ORGANO AMMINISTRATIVO
FRANCESCA TERENZI
Presidente
DANIELE TERENZI
Vice Presidente
ELISA TERENZI
Tesoriere
NEWS

STATUTO

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STATUTO
FONDAZIONE GILBERTO TERENZI ONLUS”

Art. 1) Denominazione
E’ costituita una Fondazione denominata“FONDAZIONE GILBERTO TERENZI ONLUS” (di seguito anche "Fondazione").
Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovrà essere contenuta in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2) Sede Sociale
La Fondazione ha sede nella Repubblica di San Marino, in Falciano, Via Le Bosche n. 34.
La Fondazione potrà costituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici, sia nella Repubblica di San Marino che all'estero.

Art. 3) Durata
La durata della Fondazione è fissata fino al 2100.

Art. 4) Finalità e attività
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante attività dirette a fini altruistici attraverso il sostegno e la creazione di iniziative e progetti in ambito di assistenza sociale e sociosanitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
In particolare, ma non esaustivamente, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca medica e scientifica sulle cause e sulla cura della malattia di Alzheimer e delle demenze di tipo degenerativo e il supporto e il sostegno dei malati e dei loro familiari.
In particolare si propone di:
  1. stimolare e sostenere la ricerca su cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer e delle demenze di tipo degenerativo, attraverso ricerche, studi, convegni, seminari e pubblicazioni;
  2. promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle figure professionalmente coinvolte sulla malattia di Alzheimer e sulle demenze di tipo degenerativo, sulle conseguenze in capo alle persone affette dalla malattia ed ai loro familiari;
  3. assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
  4. collaborare con associazioni, fondazioni, ed altri enti pubblici e privati, sammarinesi e stranieri, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione;
  5. promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e alle iniziative di cui alle suindicate finalità;
  6. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, dell’assistenza sanitaria e socio–sanitaria e dell’istruzione a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, presenti sia sul territorio sammarinese che all'estero.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere altre attività qualora direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, che non può essere inferiore a € 25.500,00=(Euro Venticinquemilacinquecento/00), è costituito:
  • dall'apporto iniziale del Fondatore;
  • dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
  • dagli eventuali apporti aggiuntivi del Fondatore, da eredità, legati, donazioni, erogazioni, contributi di enti pubblici e privati, organismi internazionali ed altre persone fisiche e giuridiche con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata specificamente destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo;
  • da eventuali riserve costituite accantonando gli avanzi di gestione.
Art. 6) Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
  • rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
  • liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, ad esclusione di quelli specificamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • ogni altro provento ed entrata derivanti da attività connesse o accessorie non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.
Art. 7) Organizzazione della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
  • Il Fondatore;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale.
Art. 8) Il Fondatore
Costituiscono il Fondatore i signori Teresina Mussoni, Pier Giovanni Terenzi e Angela Mongiusti. Il Fondatore mantiene tale qualifica a vita.
Ciascuno dei fondatori potrà designare in via testamentaria persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto e così in perpetuo.
Nel caso di morte di uno dei fondatori le funzioni spettanti al Fondatore vengono esercitate dai fondatori superstiti fino all'espletamento delle formalità relative all'eventuale successione testamentaria del fondatore deceduto.

Art. 9) Adunanze del Fondatore
Le adunanze del Fondatore devono tenersi nel territorio della Repubblica di San Marino.
L’avviso di convocazione, predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo, deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all’ordine del giorno. Deve essere inviato otto giorni prima dell’adunanza al Fondatore, a tutti i membri del Consiglio Direttivo, al Sindaco Unico (o a tutti i membri del Collegio Sindacale) mediante lettera raccomandata presso la loro residenza o anche a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax. In caso di urgenza le adunanze del Fondatore possono tenersi anche senza la formalità di cui sopra purché siano presenti il Fondatore, l’intero Consiglio Direttivo e il Sindaco Unico (o tutti i membri del Collegio Sindacale).
Il Fondatore si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Fondatore sono prese a maggioranza ed in proporzione al valore del patrimonio o dei conferimenti da ciascuno di essi apportato alla Fondazione.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile addivenire a deliberazione, la stessa è demandata a soggetto all'uopo designato dal Comitato di Controllo.
In caso di morte del Fondatore ovvero nel caso in cui divenga Soggetto Inidoneo, le funzioni ad esso spettanti sono assunte dal Comitato di Controllo, così come previsto dalla legge.
Le deliberazioni del Fondatore sono trascritte nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni che è sottoscritto dal Segretario Verbalizzante e dal Fondatore.
Le adunanze del Fondatore sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta del Fondatore od ogni volta che il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Qualora né il Presidente né il Vice Presidente provvedano alla convocazione, questa può essere disposta dal Sindaco Unico (o dal Presidente del Collegio Sindacale).
In caso di loro inerzia il Fondatore può chiedere che sia il Commissario della Legge a disporre la convocazione.
Alle adunanze del Fondatore devono essere invitati, senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Sindaco Unico ovvero tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Fondatore ed attua la sua volontà, nel rispetto degli scopi statutari.
Ha il potere di compiere tutti gli atti necessari e utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.
E’ composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, che restano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Non possono essere nominati alla carica di membri del Consiglio Direttivo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dal Fondatore anche prima della scadenza del termine purché ricorra una giusta causa.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.
I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri membri o, in difetto, al Sindaco Unico (o al Collegio Sindacale). La rinuncia di uno dei membri può avere effetto immediato se la maggioranza del Consiglio Direttivo rimane in carica.
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri, quelli rimasti devono convocare immediatamente il Fondatore perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Fondatore è convocato dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale per la loro nomina.
Il Consiglio Direttivo provvede a:
  • perseguire le finalità e gli scopi istituzionali previsti dall’atto costitutivo e dal presente Statuto;
  • deliberare la stipula di contratti di fornitura per beni e servizi a favore della Fondazione;
  • proporre al Fondatore l’acquisizione e/o alienazione dei beni immobili funzionali all’attività della Fondazione;
  • deliberare l’accensione di mutui;
  • predisporre ed approvare il bilancio e la nota integrativa;
  • deliberare l’assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti;
  • deliberare tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della Fondazione;
  • proporre al Fondatore tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il Vice Presidente, al quale sono affidate le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, ed il Tesoriere, che su delega del Consiglio Direttivo custodisce il patrimonio della Fondazione.

Art. 11) Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
La convocazione, che deve contenere il luogo, il giorno l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è fatta a mezzo di comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo è convocato con le medesime modalità con almeno due giorni di preavviso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse procure.
Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante scelto anche tra persone non appartenenti alla Fondazione.
Le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto nel rispetto delle modalità e procedure previste di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si devono svolgere nella Repubblica di San Marino. Possono svolgersi anche per mezzo di videoconferenza, o teleconferenza; in questi casi il verbale deve essere redatto da un Notaio, il Presidente ed il Segretario Verbalizzante si devono trovare nella Repubblica di San Marino, ciascuno dei partecipanti deve intervenire in tempo reale e ciascuno dei partecipanti potrà visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

Art. 12) Presidente
Il Presidente è nominato dal Fondatore e cessa dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; previa deliberazione del Consiglio Direttivo promuove azioni giudiziarie, amministrative e resiste ad azioni promosse contro la Fondazione, nominando avvocati e procuratori alle liti; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; sottoscrive gli atti relativi al bilancio; può delegare singoli compiti ai membri del Consiglio Direttivo, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; inoltre sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art. 13) Il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale
Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale è nominato dal Fondatore. In caso di morte di quest’ultimo o se divenisse Soggetto Inidoneo la nomina è effettuata con deliberazione del Comitato di Controllo.
L'incarico di Sindaco ha una durata di tre esercizi ed è rinnovabile.
Decade dall’ufficio il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad almeno una riunione del Consiglio Direttivo.
Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. La composizione ed i requisiti del Collegio sindacale ovvero del Sindaco Unico, loro funzioni, poteri, e responsabilità sono regolati dalla normativa vigente in materia.

Art. 14) Il Sindaco Unico
Il sindaco unico deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
Le decisioni del Sindaco Unico devono risultare da apposito libro previsto dalla legge.

Art. 15) Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre o cinque membri, di cui almeno due devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato in seno al collegio a maggioranza de suoi membri.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Si deve riunire almeno ogni trimestre.
Delle riunioni è redatto verbale trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 16) Bilancio
Attraverso il bilancio il Consiglio Direttivo rappresenta il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell’esercizio sociale.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Per la redazione dei documenti che compongono il bilancio si applicano in quanto compatibili le norme sulle società.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed in nessun caso potranno essere percepiti dal Fondatore neanche in forma indiretta.

Art. 17) Scioglimento e liquidazione
Le cause di scioglimento e liquidazione della Fondazione sono quelle espressamente previste dalla legge.
Qualora si verifichino le condizioni per cui è necessario addivenire allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo convoca il Fondatore per la nomina del liquidatore e la definizione delle modalità per procedere alla liquidazione del patrimonio della Fondazione.
Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione del Fondatore entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal Commissario della Legge d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio della Fondazione, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per conto della Fondazione, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l’autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione che residuerà, dedotte le somme necessarie ad estinguere tutte le obbligazioni, verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 18) Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle Leggi della Repubblica di San Marino vigenti in materia ed in particolare le leggi che regolano le Fondazioni.
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